La Tari è dovuta per tutte le superfici detenute, coperte e scoperte operative suscettibili di produzione di rifiuti a qualsiasi uso adibiti (art.62 Dlgs 507/93). Come varie volte affermato dalla Corte di Cassazione, a nulla rileva il fatto che la presenza umana sia sporadica, ai fini impositivi ciò che conta è l’occupazione o detenzione dell’immobile. Costituisce onere del contribuente provare l’esistenza di eventuali condizioni di obiettiva inutilizzabilità.
Pagina aggiornata il 09/05/2024