Descrizione:
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19/2026 (conv. Legge 50/2026), sono state introdotte importanti modifiche al regime amministrativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Dal 20 febbraio 2026, l'installazione mezzi pubblicitari lungo le strade (anche su suolo privato) o in vista di esse, non è più soggetta ad Autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it/.
Pertanto, al fine di garantire il corretto iter delle pratiche, si precisa quanto segue:
1. Irricevibilità delle istanze di autorizzazione
In ragione delle sopra indicata modifica normativa, le istanze presentate tramite canali differenti dal portale https://www.impresainungiorno.gov.it/ saranno dichiarate irricevibili e archiviate senza seguito.
2. Efficacia del Codice della Strada e Regolamento di esecuzione ed attuazione
Il passaggio al regime di S.C.I.A. non costituisce alcuna deregolamentazione o liberalizzazione dei posizionamenti.
Rimangono pienamente in vigore le disposizioni dell’art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e degli artt. 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) in tema pubblicità sulle strade e sui veicoli.
A titolo esemplificativo, si ricorda che sono sempre vietate le pubblicità/esposizioni che:
- per dimensioni, forma, colori e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada;
- costituiscono ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- mezzi pubblicitari rifrangenti e sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica;
- qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.
3. Eccezioni di tutela
Per le pubblicità ricadenti in aree sottoposte a vincoli di tutela storici, artistici , paesaggistici, culturali, religiosi, ecc… permane l'obbligo del regime autorizzatorio preventivo.
La posa pubblicitaria pertanto sarà subordinata alla presentazione della SCIA corredata dall'Autorizzazione Paesaggistica/Monumentale.
4. documenti da allegare
Gli interessati dovranno trasmettere la SCIA, corredata da:
- una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito). Il tecnico, sotto la propria responsabilità penale, dovrà attestare in modo esplicito la sicurezza statica dell’impianto e la sua totale conformità alle disposizioni del Codice della Strada e Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- bozzetto grafico / rappresentazione a colori del mezzo pubblicitario con indicazioni del messaggio/logo pubblicizzato, dimensioni, eventuali sporgenze, altezza dal suolo, distanza laterale dalla carreggiata;
Solo per pubblicità dotate di sorgenti luminose:
- nel caso di impianti luminosi di modesta entità, autodichiarazione di sorgente luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato, tale da non provocare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione nonché l’abbagliamento e che le opere sono quindi conformi alla Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31 (misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso);
- nel caso di impianti luminosi non rientranti nel punto superiore, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, progetto illuminotecnico a firma di tecnico specializzato, con dichiarazione di conformità, ex Legge 46/1990, D.M. 37/2008 e s.m.i.;
Solo per le pubblicità in zona vincolata, soggette ad autorizzazione:
- n° 2 marca da bollo del valore di € 16,00 l’una (una per la domanda e una per il rilascio dell’autorizzazione), anche tramite assolvimento virtuale.
- pagamento diritti di segreteria per la somma di € 30,00 da versare tramite il link https://cittadino.plugandpay.it/C_H481/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/000004, tipologia tariffa “autorizzazioni pubblicitarie”
Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP trasmette la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività pubblicitaria.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi o regolamentari (es. superamento delle quote di contingentamento, distanze non a norma), l'Amministrazione competente adotterà i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori, ordinando la rimozione del mezzo e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.
5. validità temporale
Il titolo abilitativo formatosi tramite S.C.I.A. ha validità per un periodo di tre anni. Alla scadenza, sarà necessario presentare apposita pratica secondo l’iter previsto dalla normativa introdotta dal DL 19/2026.
| Tipo documento | Modulistica , . |
| Data di pubblicazione | Ottobre 26, 2023. |
| Oggetto | Pubblicità - Richiesta autorizzazione. |
| Formati | |
| Licenze | licenza aperta. |